Art. 1.
(Istituzione di nuove case da gioco).

      1. Ai fini di regolamentare il gioco d'azzardo nelle case da gioco, di contrastare il gioco non autorizzato e clandestino nonché di garantire all'industria turistica nazionale condizioni analoghe a quelle degli Stati membri dell'Unione europea, possono essere istituite sul territorio nazionale, e in deroga agli articoli 718, 719, 720, 721 e 722 del codice penale, nuove case da gioco.
      2. La competenza in ordine all'autorizzazione all'apertura di nuove case da gioco sul territorio nazionale di cui al comma 1 è attribuita al Ministro dell'interno, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze e sentite le regioni o le province autonome di Trento e di Bolzano che devono indicare comuni:

          a) la cui vocazione turistica o termale dell'area di appartenenza sia comprovata dalla presenza di strutture adeguate all'accoglienza di rilevanti correnti turistiche, o che siano ubicati in zone a vocazione turistica che necessitano di incentivazione per la realizzazione di infrastrutture e di servizi in grado di promuovere efficacemente lo sviluppo economico ed occupazionale del territorio di insediamento, anche attraverso iniziative di riequilibrio territoriale;

          b) la cui vocazione turistica risulti da data remota dimostrabile dalla esistenza in loco delle soppresse aziende autonome di soggiorno, cura e turismo;

          c) che abbiano la disponibilità di un idoneo complesso immobiliare da destinare a sede della casa da gioco;

          d) che abbiano già ospitato strutture similari o che abbiano avanzato richiesta

 

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per l'istituzione di una casa da gioco sul proprio territorio con attività istruttoria documentata ed avente rilevanza giuridica e storica.

      3. Non possono divenire sede di casa da gioco, ai sensi della presente legge, i comuni con popolazione superiore a 50 mila abitanti, i comuni capoluogo di provincia ed i comuni per i quali sono state adottate le misure previste dagli articoli da 142 a 146 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.